Beneficiari | Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di R&S a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a forma giuridica; settore produttivo (anche agricoltura); dimensioni (es. in termini di fatturato); regime contabile. |
Interventi ammissibili | Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di R&S: a) lavori sperimentali o teorici svolti (cd. “ricerca fondamentale”); b) ricerca pianificata o indagini critiche (cd. “ricerca industriale”); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle cono-scenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e com-merciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per pro-dotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (cd. “sviluppo sperimentale”); d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi (cd. “sviluppo sperimentale”). |
Costi agevolabili | 1. Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo - dipendente dell’impresa; - collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S. Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, per le attività svolte in R&S. 2. Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese Soggetti: - università; - enti di ricerca e organismi equiparati; - altre imprese (es. le startup innovative) diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate, o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa (escluse le società intra-gruppo). Possono essere agevolabili anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione. 3. Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio Quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio: - nei limiti dell'importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento “fiscali” (DM 31 dicembre 1988); - per effettivo impiego in attività R&S; - costo unitario del bene ammortizzabile non inferiore a € 2.000 (al netto IVA). Sono ammissibili anche i costi di locazione finanziaria e non finanziaria. 4. Competenze tecniche e privative industriali Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Rientrano nella categoria anche i costi per personale non altamente qualificato comunque impiegato nelle attività eleggibili. I brevetti per invenzione e per modelli di utilità, funzionali e connessi al progetto di R&S sono costi agevolabili. Altri costi Spese per certificazione contabile, fino a un limite di € 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. |
Misura del credito e modalità | Il credito d'imposta spetta, fino ad un massimo annuale di 20 milioni di euro per beneficiario, in misura pari al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per R&S in ciascun periodo in cui si intende fruire dell'agevolazione sia almeno pari a 30.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente per le compensazioni orizzontali, senza limiti, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i relativi costi sono stati sostenuti. |