Newsletter - Maggio 2016 (n. 2)
PATENT BOX - INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si avvicina la scadenza per produrre all’Agenzia delle Entrate la documentazione integrativa indicata nell’istanza prenotativa presentata lo scorso anno per accedere al regime di Patent Box. Come già chiarito nella ns. newsletter di aprile, il termine originariamente fissato in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda è stato portato a 150 giorni per tutte le istanze presentate dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016.
Con la circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, l’Amministrazione Finanziaria ammette comunque la possibilità di presentare una seconda istanza di ruling nel 2016 per chi non integrerà entro maggio 2016 la prima inviata entro dicembre 2015. Infatti è stato chiarito che in caso di mancata presentazione o integrazione della documentazione nei termini, si determina la decadenza ma non si perde la possibilità di presentazione di una nuova istanza o della corretta integrazione. In tal caso, l’opzione diviene efficace ed il quinquennio inizia a decorrere dall’anno di presentazione della nuova istanza.
La circolare prevede inoltre la possibilità di accedere al beneficio della remissione in bonis per quei contribuenti che non hanno esercitato l’opzione nei termini previsti ma che hanno presentato l’istanza di ruling entro il 31 dicembre 2015.
Sono state fornite importanti istruzioni operative anche in relazione alla definizione dei beni immateriali agevolabili, ai metodi di calcolo dell’agevolazione, alla determinazione del reddito agevolabile e all’oggetto dell’accordo preventivo.
Infine, la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 aprile 2016 ha confermato al regime di Patent Box il ruolo di protagonista nella prevenzione e contrasto dell’evasione. Con l’istituzione degli accordi preventivi, estesi dal legislatore anche al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (Patent Box), sarà possibile regolare in anticipo con l’Amministrazione il trattamento fiscale di alcune operazioni internazionali.